LavoroOrientare i giovani ma anche accompagnare gli adulti, nella formazione ma soprattutto nella transizione verso nuovi lavori

Tirocinio e stage

Il tirocinio formativo, regolamentato dall'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 (Pacchetto Treu) e dal decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo del 1998, n. 142, consiste in un periodo di formazione "sul campo", che costituisce un'occasione di conoscenza diretta del mondo del lavoro oltre che di acquisizione di una specifica professionalità. Attraverso il tirocinio, i giovani hanno la possibilità di conoscere e vivere concretamente una realtà aziendale e di acquisire quelle conoscenze ed esperienze professionali che le scuole e le università forniscono raramente. Questa esperienza rappresenta, quindi, un credito formativo necessario a chi entra per la prima volta nel mondo del lavoro.

I destinatari della formazione sono

  • gli inoccupati che non abbiano precedenti esperienze lavorative (in possesso almeno della licenza di scuola media), studenti, neodiplomati o neolaureati (in questi ultimi due casi, entro 12 mesi dal conseguimento del titolo)
  • i disoccupati o lavoratori in mobilità, interessati a svolgere uno stage in settori diversi da quelli in cui si è lavorato fino a quel momento

La normativa prevede che il tirocinio sia realizzato tramite una convenzione tra ente promotore, impresa ospitante e tirocinante oppure attraverso convenzioni-quadro con le associazioni dei datori di lavoro.

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Apprendistato

L'apprendistato è un contratto di lavoro in cui è previsto che, in aggiunta all'attività di lavoro vera e propria, l'imprenditore si impegni a fornire al lavoratore la formazione necessaria per ottenere la qualifica per la quale è stato assunto. Oltre alla formazione impartita sul luogo di lavoro, l'apprendista deve frequentare, durante il normale orario di lavoro, percorsi di formazione esterna.

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