Il tirocinio formativo, regolamentato dall'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 (Pacchetto Treu) e dal decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo del 1998, n. 142, consiste in un periodo di formazione "sul campo", che costituisce un'occasione di conoscenza diretta del mondo del lavoro oltre che di acquisizione di una specifica professionalità. Attraverso il tirocinio, i giovani hanno la possibilità di conoscere e vivere concretamente una realtà aziendale e di acquisire quelle conoscenze ed esperienze professionali che le scuole e le università forniscono raramente. Questa esperienza rappresenta, quindi, un credito formativo necessario a chi entra per la prima volta nel mondo del lavoro.
I destinatari della formazione sono
- gli inoccupati che non abbiano precedenti esperienze lavorative (in possesso almeno della licenza di scuola media), studenti, neodiplomati o neolaureati (in questi ultimi due casi, entro 12 mesi dal conseguimento del titolo)
- i disoccupati o lavoratori in mobilità, interessati a svolgere uno stage in settori diversi da quelli in cui si è lavorato fino a quel momento
La normativa prevede che il tirocinio sia realizzato tramite una convenzione tra ente promotore, impresa ospitante e tirocinante oppure attraverso convenzioni-quadro con le associazioni dei datori di lavoro.
Per poter attivare un tirocinio è indispensabile un soggetto promotore che ha il ruolo di intermediario fra il tirocinante e l'azienda ospitante. I soggetti promotori elencati nell'articolo 2 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 sono i seguenti: università, provveditorati agli studi, scuole statali, scuole private parificate, centri di formazione e di orientamento pubblici o convenzionati, comunità terapeutiche e cooperative sociali, servizi di inserimento lavorativo per disabili, agenzie regionali per l'impiego, direzioni provinciali del lavoro e istituzioni formative private, senza fini di lucro.
La durata del tirocinio può variare a seconda del soggetto coinvolto, nel seguente modo:
- 4 mesi per studenti della scuola secondaria
- 6 mesi per disoccupati o inoccupati, compresi quelli iscritti alle liste di mobilità
- 6 mesi per allievi di istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, di attività formative post-diploma o post-laurea
- 6 mesi per neolaureati e neodiplomati
- 12 mesi per studenti universitari, studenti che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari
- 12 mesi per persone svantaggiate
- 24 mesi per i portatori di handicap.
Il tutor, figura individuata dal soggetto promotore e dall'azienda, è il responsabile didattico-organizzativo delle attività che lo stagista svolge all'interno della stessa.
Lo stagiaire non viene retribuito per l'attività svolta, in quanto il rapporto con l'azienda ospitante non costituisce un rapporto di lavoro. Tuttavia ci sono delle forme di rimborso spese, a volte anche piuttosto consistenti, oltre a buoni pasto che però vengono assegnati a discrezionalità dell'azienda.
Le attività svolte nel corso di uno stage hanno valore di credito formativo e, quando sono certificate dalle strutture promotrici, possono essere riportare nel curriculum dello studente o del lavoratore.
Per approfondire
Articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196