LavoroOrientare i giovani ma anche accompagnare gli adulti, nella formazione ma soprattutto nella transizione verso nuovi lavori

Apprendistato

L'apprendistato è un contratto di lavoro in cui è previsto che, in aggiunta all'attività di lavoro vera e propria, l'imprenditore si impegni a fornire al lavoratore la formazione necessaria per ottenere la qualifica per la quale è stato assunto. Oltre alla formazione impartita sul luogo di lavoro, l'apprendista deve frequentare, durante il normale orario di lavoro, percorsi di formazione esterna.

Ai datori di lavoro sono riconosciute agevolazioni che coprono quasi il 100% degli oneri assicurativi e previdenziali. Il riconoscimento è subordinato all'effettiva partecipazione dell'apprendista all'attività di formazione esterna. Ogni apprendista deve essere seguito all'interno dell'impresa da un tutor aziendale che si occuperà di trasmettere le necessarie competenze professionali e favorirà l'integrazione tra le attività di formazione interna ed esterna. Le funzioni di tutor aziendale sono svolte, di regola, da un dipendente designato dall'imprenditore. Nelle aziende con meno di 15 dipendenti e nelle imprese artigiane la funzione di tutor può essere svolta direttamente dall'imprenditore.

La formazione esterna prevista dal contratto di apprendistato non deve superare le 120 ore nel triennio (sarà disciplinata dalle Regione sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista) e va svolta durante l'orario di lavoro, in strutture esterne all'azienda accreditate dalla regione. Essa deve prevedere, inoltre, una parte di insegnamenti trasversali (conoscenze relazionali, nozioni di organizzazione, di gestione e di economia aziendale, normativa sul rapporto di lavoro e sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e una parte di insegnamenti professionalizzanti, volti a far acquisire le competenze di tipo tecnico-scientifico e operativo in relazione alle diverse figure professionali.

Il contratto di apprendistato è disciplinato dal Testo Unico che individua tre forme di apprendistato

  • per la qualifica e per il diploma professionale
  • professionalizzante o contratto di mestiere
  • di alta formazione e di ricerca

Il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale è la forma più elementare di apprendistato rivolta alla formazione dei giovani che abbiano compiuto 15 anni. Il nuovo Testo Unico estende questo tipo di contratto fino a 25 anni. Ha una durata massima di 3 anni (4 nel caso di diploma quadriennale regionale), può riguardare qualsiasi settore dell'attività lavorativa e consente l'acquisizione di crediti formativi. Esso deve essere stipulato in forma scritta e contenere: la prestazione lavorativa oggetto del contratto, il piano formativo individuale e la qualifica da conseguire. La formazione dovrà essere sia interna che esterna all'azienda. Al termine del periodo di apprendistato, il datore di lavoro potrà recedere dal rapporto di lavoro. Il numero di apprendisti che ogni datore di lavoro può assumere non può superare il 100% delle maestranze specializzate. Il datore di lavoro che non ha alle dipendenze maestranze specializzate può assumere fino a 3 lavoratori con contratto di apprendistato.

Il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere riguarda i giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni. Essi potranno conseguire la specializzazione, attraverso formazione professionale e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Questo tipo di contratto può riguardare anche i giovani diciassettenni in possesso di qualifica professionale. Può essere stipulato per qualsiasi settore d'attività, anche pubblico, con una durata massima di tre anni (cinque per l'artigianato o per profili professionali equipollenti).

Il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca può essere attivato in tutti i settori e nei confronti di soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni per il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario o per percorsi di alta formazione. Può riguardare anche i giovani di 17 anni in possesso di qualifica professionale. Con il Testo Unico sull'apprendistato questa tipologia si apre anche ai dottorati di ricerca e ai praticantati per le professioni ordinistiche.

Per approfondire

Il Testo Unico sull'Apprendistato

La Legge 92/202

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