L'obbligo di istruzione sancito all'art. 34 della Costituzione, e fissato per legge a 16 anni, e l'obbligo formativo, introdotto con la Legge n. 144/1999 (art. 68), sono stati unificati con la Legge n. 53/2003 e con i successivi decreti attuativi, nel diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il 18° anno di età.
Il nuovo obbligo di istruzione che si completa con l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, può essere assolto:
- nel sistema scolastico di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali) finalizzato al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore che consente l'accesso all'istruzione superiore;
- nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del D.lgs. 226/2005, di durata triennale o quadriennale. L'istruzione e formazione professionale si articola in percorsi di durata triennale finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale (livello EQF 3) o di durata quadriennale (livello EQF 4) finalizzati al conseguimento di un diploma professionale. Successivamente al conseguimento del diploma professionale è infine possibile frequentare un anno integrativo finalizzato al conseguimento della maturità professionale, anche ai fini dell'accesso all'istruzione superiore.
L'assolvimento del diritto-dovere e il conseguimento dei relativi titoli di studio si realizza anche attraverso periodi di alternanza scuola-lavoro, e, a partire dal 15° anno di età, può essere svolto attraverso un contratto di apprendistato, ai sensi del D.lgs. 81/2015.
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