Cosa sono i Fondi paritetici interprofessionali

L'articolo 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, successivamente integrato dall'articolo 48 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha stabilito la costituzione dei Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la Formazione Continua. Lo scopo dei Fondi interprofessionali è quello di promuovere e finanziare la qualificazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori per sostenere l'incremento occupazionale e incoraggiare la competitività delle imprese, attraverso il finanziamento di piani formativi, concordati tra le parti sociali. Le finalità sono pertanto sia di tipo economico, per accrescere la competitività, che sociale, per incrementare l'occupabilità.

La Legge 23 dicembre 2000, n. 388 consente, infatti, alle imprese di destinare la quota dello 0,30% del contributo obbligatorio per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, versato all'INPS, alla formazione dei propri dipendenti.

Con le modifiche introdotte dall'articolo 48 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, i Fondi interprofessionali potranno finanziare anche piani formativi individuali, nonché ulteriori attività propedeutiche connesse alle iniziative formative.

I destinatari dell'offerta formativa sono i lavoratori delle imprese che aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali attraverso le procedure indicate dalla Circolare Inps 2 aprile 2003, n. 71. Con l'articolo 10 della manovra correttiva dell'agosto 2011 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 16 settembre 2011, n. 216), si stabilisce che le risorse possono essere destinate anche alla formazione di apprendisti e lavoratori a progetto.

L'adesione ai Fondi e le eventuali revoche devono essere effettuate entro il 30 giugno di ogni anno. Sia adesioni che disdette produrranno effetti dal primo gennaio dell'anno successivo.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali svolge i compiti di autorizzazione all'avvio delle attività dei Fondi interprofessionali, nonché di vigilanza sulla loro gestione. L'autorizzazione è rilasciata con decreto ministeriale dopo aver verificato che organi, strutture, criteri di funzionamento e professionalità dei gestori del Fondo siano conformi alle finalità stabilite nel primo comma dell'articolo 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. In caso di irregolarità o inadempimenti, il Ministero può disporre la sospensione dell'attività o il commissariamento del Fondo. Il comma 2 dell'articolo 118 prevede la costituzione di un organo ausiliario del Ministero con compiti di indirizzo del sistema dei Fondi interprofessionali tramite la predisposizione di linee guida:  l'Osservatorio per la formazione continua, che si avvale dell'assistenza tecnica dell'ISFOL, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Per approfondire

Fondi Interprofessionali e Bilaterali

Articolo 10 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138