La legge 626

Le tutele e le protezioni introdotte dalla storica normativa in materia di sicurezza sul posto di lavoro, i precedenti storici, le figure principali e il testo completo del decreto legislativo 626 del 1994.

Con il termine "Legge 626" si intende comunemente il Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, al fine di regolamentare la sicurezza sui posti di lavoro, e che ha introdotto non solo alcune figure indispensabili per la gestione della sicurezza, ma anche una formulazione molto più rigorosa del concetto di prevenzione.

Le prime norme furono introdotte già negli anni Cinquanta, con i Decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, 19 marzo 1956, n. 303, e 7 gennaio 1956, n. 164.

In seguito all'ingresso dell'Italia nell'Unione Europea, attraverso la legge 626 si è superato e allargato l'orizzonte di applicazione della normativa in materia di tutela anti-infortunistica, e pur non abrogando formalmente le norme precedenti, sono state introdotte alcune novità importanti quali:

  • l'obbligo della valutazione del rischio
  • la figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
  • la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Nel 2007 è stata conferita al Governo la delega per una riorganizzazione, nell'ambito di un testo unico, della normativa in materia anti-infortunistica, che si è tradotta nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Le figure principali della 626

Le figure più rilevanti e più innovative introdotte dalla legge 626 sono sicuramente quella del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e quella del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione è la persona designata dal datore di lavoro in possesso delle capacità e dei requisiti professionali per espletare il servizio stesso. Può essere lo stesso datore di lavoro, se adeguatamente formato, o un consulente esterno accreditato.

In particolare, la figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione provvede tra l'altro:

  • all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro
  • all'elaborazione delle misure preventive e protettive e alle procedure di sicurezza
  • alla predisposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori al fine di rappresentarli in tutte le questioni che riguardano la salute e la sicurezza sul posto di lavoro. Ha tra l'altro le seguenti funzioni:

  • può accedere a tutti i luoghi di lavoro
  • è consultato in merito alla valutazione dei rischi nonché a tutte le procedure di prevenzione, compresa l'individuazione degli addetti al servizio omonimo
  • riceve l'insieme delle informazioni provenienti dal servizio di vigilanza nonché quelle sulla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione
  • avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività e può fare ricorso alle autorità competenti quando ritiene che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate e i mezzi impiegati non sono idonei.